Articoli di approfondimento
Gestione di impresa
A
prescindere dal settore in cui opera un'azienda, è quasi sempre necessario
stipulare una polizza di responsabilità civile che copra gli eventuali danni
provocati a clienti, a terzi, o anche a dipendenti nell'esercizio
dell'attività.
Quasi
tutte le compagnie offrono diverse polizze da questo punto di vista, la
cui scelta deve essere attentamente valutata dall'impresa non solo in base
alle caratteristiche economiche, ma anche in base alle varie clausole che
delineano chiaramente la copertura e le esclusioni
(l'argomento è di fondamentale importanza, ma non può essere affrontato in
questo breve articolo, perché occorrerebbe la disamina del singolo
contratto, il consiglio è quello di valutare attentamente le esclusioni e
magari di sentire il parere di un avvocato).
Il
punto su cui vorrei invece sofferarmi riguarda il fatto che le polizze di
responsabilità civile aziendale o professionale sono spesso offerte
dalle compagnie con la clausola "claims made": lo scopo di questo
breve articolo è quindi di capire meglio che cosa significhi nel concreto
questa clausola, e quali siano le differenze rispetto ad un'assicurazione
ordinaria.
Partiamo
dalle assicurazioni ordinarie, ossia quelle che non contengono
questa clausola. Ad esempio la RCA (Responsabilità Civile Auto) che tutti
noi abbiamo per i nostri veicoli. Si stipula il contratto, e se succede un
sinistro nel periodo di validità della polizza la compagnia ne risponde.
Non rileva quindi quando tecnicamente viene effettuata la richiesta di
risarcimento. Il danno viene quindi preso in carico dalla compagnia
che ha assicurato il veicolo al momento del sinistro.
La
clausola "claims made", di derivazione dal diritto anglosassone,
termine che letteralmente si tradurrebbe "a richiesta fatta", prevede
invece che la compagnia risarcisca non i sinistri avvenuti nel periodo di
copertura, come succederebbe con una polizza ordinaria, ma i sinistri
le cui richieste di risarcimento sono pervenute nel periodo di copertura.
È molto diverso. Cerco di spiegarlo meglio con un esempio.
Ipotizziamo
di stipulare una polizza di responsabilità civile "claims made" per anno
solare, l'anno n la stipuliamo con la compagnia Alfa, l'anno seguente
(n+1) la stipuliamo con la compagnia Beta, l'anno ancora successivo (n+2)
la stipuliamo con la compagnia Gamma. Poniamo che nell'anno n si verifichi
un sinistro, ma la richiesta di risarcimento pervenga l'anno n+1.
Se
fosse una polizza ordinaria sarebbe di competenza della compagnia Alfa.
Poiché si tratta di una polizza "claims made" è invece di competenza della
compagnia Beta.
Qui
si pone quindi un altro problema, quello della retroattività. In
poche parole, le polizze "claims made" prevedono, di norma, una
retroattività, che viene indicata nel contratto. A volte vengono offerte
differenti possibilità di copertura della retroattività, a fronte di premi
diversi, così ad esempio possiamo avere una retroattività di un anno, di
due, di quattro, di cinque o anche addirittura illimitata.
La
retroattività diventa quindi un elemento molto importante da valutare,
perché con le polizze "claims made" la compagnia generalmente interviene
solo se si verificano due condizioni: la prima è che la richiesta di
risarcimento avvenga nel periodo di validità della polizza; la
seconda è che il sinistro sia avvenuto in un periodo coperto dalla
retroattività.
Ritornando
all'esempio, se la nostra polizza "claims made" prevedesse la
retroattività di un solo anno e la richiesta di risarcimento fosse stata
effettuata nell'anno n+2 la compagnia non ne risponderebbe, in quanto il
sinistro, avvenuto nell'anno n, cadrebbe al di fuori del periodo di
retroattività.
Tutte
queste regole non sono contenute in una legge, ma nello specifico
contratto di assicurazione, quindi dipendono molto caso per caso,
polizza per polizza.
Per
questo le polizze "claims made" si distinguono in pure, quando per
il risarcimento rileva unicamente la data di richiesta del risarcimento, a
prescindere da quando si è verificato il sinistro, e corrispondono quindi
a quelle polizze con retroattività illimitata, ed in impure o
miste, quando occorre che sia il sinistro che la richiesta di
risarcimento devono avvenire durante il periodo di copertura, con la
possibilità di una retrodatazione dell'inizio della validità della
garanzia che corrisponde pertanto al periodo di retroattività
indicato.
In
caso di polizza "claims made" occorre quindi prestare molta attenzione a
questi parametri. Se in alcuni casi una retroattività di un solo anno
potrebbe essere sufficiente (chiaramente una polizza "claims made"
senza neppure un anno di retroattività va scartata a priori, basti
pensare al sinistro avvenuto negli ultimi giorni di validità della polizza
per cui è ovvio che il risarcimento venga richiesto nel periodo
successivo), in altri casi il periodo di retroattività assume una
rilevanza fondamentale.
Per
fare un esempio, un'impresa di pulizie presumibilmente non necessiterà di
un ampio periodo di retroattività, se mentre lavora capita di rompere un
vetro o danneggiare qualcosa, è tutto molto immediato. Un'impresa di
impianti elettrici, invece, potrebbe trovarsi a rispondere molti anni dopo
l'installazione di un impianto per un incendio derivante da un corto
circuito la cui causa è imputabile ad un lavoro non effettuato
correttamente a suo tempo da parte dell'impresa.
Inoltre
c'è un'ulteriore casistica da considerare con le polizze "claims made": la
necessità di continuare a rimanere assicurati anche dopo la cessazione
dell'attività assicurata. Se con una polizza ordinaria quando noi
cessiamo l'attività (o semplicemente il settore di attività a cui si
riferisce l'assicurazione) non avendo più rischi non abbiamo più necessità
di avere un'assicurazione, con una polizza "claims made" abbiamo la
necessità di avere una polizza che con la sua retroattività ci copra
eventuali sinistri dei periodi precedenti, la cui richiesta di
risarcimento avvenga in seguito.
Ritorniamo
un momento all'esempio dell'impresa di impianti elettrici. Ha eseguito un
lavoro nell'anno n, poi nell'anno n+1 l'attività viene cessata, e
nell'anno n+4 perviene una richiesta di risarcimento per un corto circuito
dovuto ad un lavoro fatto male nell'anno n. Beh, se nell'anno n+4 non c'è
una polizza attiva, con una retroattività almeno quadriennale, sono guai
seri, perché manca la copertura assicurativa.
Per
fortuna, si fa per dire, le compagnie offrono a volte delle polizze ad un
prezzo speciale per questi casi, in cui occorre solamente la copertura
del pregresso.
A
questo punto qualcuno si chiederà che senso abbia stipulare una polizza
"claims made" piuttosto di una polizza ordinaria. La risposta in molti
casi è tremendamente semplice: perché non si riesce a trovare una
compagnia che offra, con una copertura adeguata dei rischi, una polizza
ordinaria.
Purtroppo
in molti settori non è affatto semplice trovare compagnie che
assicurino la responsabilità civile. Medici, commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, notai, ingegneri, architetti, geometri,
ne sanno qualcosa, tra l'altro poi chi opera in settori particolari come
quello fiscale c'è anche il problema della copertura delle sanzioni, che
solo pochissime compagnie offrono. Ma anche le aziende in molti casi non
sono messe tanto meglio. Certi settori presentano rischi notevoli, case di
cura, aziende di impiantistica, costruttori di impianti a fune, produttori
di pezzi di ricambio e manutentori di infrastrutture, centri elaborazioni
dati, società informatiche, solo per fare un esempio: i brokers spesso
devono faticare non poco per trovare compagnie disponibili ad assumersi il
rischio, con tanto di questionari, richieste di dati, prospetti da
allegare per potere poi ottenere una quotazione.
In
questo senso avere la possibilità di trovare una compagnia che offra una
polizza, anche se con la clausola "claims made", non è semplice né
scontato, trovarne una che offra una polizza ordinaria a volte è quasi
impossibile.
In
pratica, in alcuni settori, la scelta è così o così.
Occorre
infatti considerare che, alla base di tutto, per la compagnia
assicurativa è molto più agevole lavorare con polizze di tipo "claims
made", perché permette di avere maggiori certezze sui
sinistri e potere gestire meglio, anche contabilmente, il risultato (ossia
premi incassati - sinistri pagati) di questi rami.
Con
una polizza ordinaria, infatti, possono verificarsi sinistri da pagare
ad anni di distanza. Con le polizze di tipo "claims made", invece
c'è un'esatta corrispondenza tra gli incassi dei premi ed i sinistri pagati.
Questo permette alla compagnia di valutare costantemente se il singolo
ramo è in utile o in perdita, ed eventualmente apportare modifiche ai
premi, o talvolta semplicemente rinunciare ad assicurare rami che
non siano redditizi.
Il
discorso è natualmente opposto per l'assicurato, che paga un premio per
avere la copertura della responsabilità civile, e chiaramente vorrebbe che tutti i sinistri del
periodo per cui paga il premio vengano pagati dalla compagnia, ma come abbiamo visto
questo purtroppo non accade con le polizze di tipo "claims made".
La particolarità di queste polizze assicurative non riguarda tuttavia, come si potrebbe pensare a prima vista, solo l'assicurato, ossia l'azienda o il professionista che stipula la polizza, ma è invece estremamente importante considerare gli effetti delle polizze "claims made" anche in capo ai clienti dell'assicurato, in quanto in caso di danno, anche il cliente potrebbe trovarsi in serie difficoltà. Pensiamo ad esempio ad attività che possono comportare rischi di risarcimenti notevoli, come quelle in ambito medico e sanitario, quelle ingenieristiche e delle costruzioni o ristrutturazioni in genere, e tante altre. Il cliente fa infatti affidamento sulla polizza di responsabilità del professionista o dell'impresa a cui si è rivolto, nella consapevolezza che nel malaugurato caso che dovessero emergere poi dei problemi ha la sicurezza di venire risarcito dalla compagnia assicuratrice.
Tuttavia, in particolare negli ambiti più complessi, i problemi possono verificarsi a distanza di tempo: le conseguenze di un intervento chirurgico non correttamente eseguito, oppure la stabilità strutturale di un'opera edilizia o stradale, o il verificarsi di crepe o infiltrazioni, solo per fare un esempio, sono cose che possono emergere anni dopo l'esecuzione del lavoro. Ed in questi casi, con una polizza assicurativa di tipo "claims made" il cliente si troverebbe davanti al fatto di non potere essere risarcito dalla compagnia, in quanto la richiesta di risarcimento è avvenuta oltre il periodo di validità della polizza e/o oltre il periodo di retroattività eventualmente previsto. È vero che permane la responsabilità diretta da parte dell'assicurato, ossia l'impresa o il professionista che ha eseguito il lavoro, ma difficilmente una piccola realtà può essere solvibile in casi del genere ed in grado di fare fronte a richieste di importi particolarmente elevati.
Ma come interpreta la giurisprudenza le clausole "claims made"? È
sempre legittimo il contenuto di queste clasuole contrattuali?
Qui
la materia diventa davvero complessa. Pur lasciando agli avvocati l'onore
e l'onere di chiarire nel dettaglio le "maglie" tracciate dalla
giurisprudenza, mi pare utile citare la recentissima sentenza n. 8894 del
13 maggio 2020 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte pone, tra gli
altri, il problema della compatibilità di alcune clausole "claims made"
con l'articolo 2965 del Codice Civile, il quale dispone la nullità
dei patti che impongono decadenze tali da rendere eccessivamente
difficile l'esercizio dei diritti di una delle parti contrattuali.
Questa
valutazione chiaramente deve essere effettuata caso per caso,
ossia polizza per polizza, e non è possibile tracciare una regola generale
valida in tutti i casi. Il caso affrontato dalla Cassazione riguardava una
polizza di tipo "claims made" che imponeva che la richiesta di
risarcimento dovesse avvenire entro 12 mesi dalla cessazione del
contratto.
Tuttavia
la Corte di Cassazione introduce (finalmente) un principio di diritto
molto interessante, potenzialmente quindi applicabile anche ad altre
polizze "claims made", ritenendo che «le clausole che rendono
difficile l'esercizio del diritto (art. 2965 c.c.) sono anche quelle che
prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere
quell'esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile».
In
poche parole la Suprema Corte distingue, giustamente, il caso in cui sia
l'assicurato, negligentemente, ad inoltrare tardivamente alla compagnia la
richiesta di risarcimento, dal caso in cui l'assicurato riceva invece la
richiesta di risarcimento da parte del terzo in un periodo successivo e
tempestivamente la comunichi alla compagnia assicuratrice.
Se
questo orientamento si confermerà nei prossimi anni e verrà eventualmente
esteso alla generale casistica delle polizze "claims made", allora queste
polizze dovranno necessariamente avvicinarsi di molto, nel contenuto, alle
polizze ordinarie, salvo naturalmente il caso di negligenza
dell'assicurato il quale, per sua colpa, inoltri tardivamente la richiesta
di risarcimento.
Tuttavia
al momento è ancora presto per potere trarre delle conclusioni certe e
valide per tutti i casi.
Il
consiglio è pertanto di valutare attentamente nel dettaglio le
clausole di queste polizze ed il periodo di retroattività,
possibilmente consultandosi con il proprio avvocato.