Articoli di approfondimento
Automazione dei processi
Se
la regola generale è che il fornitore emette fattura addebitando l'IVA, ci
sono alcune eccezioni. In questo articolo mi soffermo in particolare su
quelle fatture che non recano l'addebito dell'IVA, la quale deve invece
essere assolta dal cliente che la riceve. Tecnicamente si parla di reverse
charge, traducibile come inversione contabile.
Per
fare un esempio, se la fattura ordinaria è di 100 + IVA 22%, quindi totale
122, in caso di reverse charge il fornitore emette fattura solo per 100 ed
il cliente assolve l'IVA emettendo un particolare documento, chiamato autofattura
con cui calcola l'IVA su 100, pari a 22, registrandola sia nel registro
IVA vendite che nel registro IVA acquisti.
Perché
in alcuni casi è previsto il reverse charge? Per espressa previsione del
legislatore, che ritiene, in questo modo, di potere combattere meglio l'evasione
fiscale in alcuni settori ad alto rischio. Se sia giusto oppure no,
se questo sia efficace rispetto allo scopo, sono tutte cose che esulano
dallo scopo di questo breve articolo. Quello che ci interessa è sapere che
la legge prevede in determinati casi questa particolare modalità di
assolvimento dell'IVA.
Certo,
si potrebbe dire, se l'Agenzia delle Entrate fosse più tempestiva ad
accorgersi delle evasioni dell'IVA dai controlli, anche incrociati, delle
fatture elettroniche e dalle LIPE (le liquidazioni periodiche
telematiche), anziché magari verificare certe anomalie con anni di
ritardo... magari tutta questa complicazione poteva essere evitata o per
lo meno limitata. Chissà. Ma così è e lo scopo di questo articolo è capire
come gestire questa casistica nel modo più efficiente.
Per
le fatture interne, ossia quelle ricevute da fornitori italiani,
in regime di reverse charge, come ad esempio nel caso di lavori
riconducibili al settore edile o comunque relativi a fabbricati
(tra cui impiantistica, pulizie, manutenzioni caldaie, ecc.), oppure di
acquisto di pc, tablet e telefoni cellulari nella fase del
commercio all'ingrosso, e così via, è abbastanza semplice.
Di
norma il software gestionale provvede ad emettere l'autofattura,
la quale può essere stampata su carta in modalità dunque analogica, oppure
può essere trasmessa a SDI beneficiando in questo caso della conservazione
sostitutiva ed in futuro della dichiarazione IVA precompilata (aspetto,
quest'ultimo, che, a mio modo di vedere, ad oggi non è di particolare
utilità per una serie di motivi che esulano dallo scopo di queste poche
righe).
Più
complesso, invece il caso delle fatture estere. Al di là degli
acquisti di merce extra-UE che, passando per la dogana, sono di fatto
assimilabili, ai fini IVA, a normali fatture di acquisto, in quanto la
bolletta doganale contiene già l'IVA, in tutti gli altri casi gli acquisti
dall'estero devono essere gestiti, ai fini IVA, con autofattura o
integrazione della fattura estera che dir si voglia (sono due
concetti differenti che di fatto sono ormai quasi interscambiabili ai fini
operativi).
Le
fatture di acquisto intracomunitarie, sia di beni che di servizi, e le
fatture di servizi extra-UE (i servizi non passano per la dogana!) devono
tutte essere integrate con l'IVA italiana.
Anche
in questi casi occorre quindi emettere autofattura, ovvero integrare la
fattura estera: fino a giugno 2022 queste operazioni andavano comunicate a
mezzo esterometro, mentre da luglio 2022 vanno comunicate a mezzo del Sistema
di Interscambio (SDI), al pari delle fatture elettroniche.
Quindi,
se per le fatture interne, inviare l'autofattura a SDI è meramente
facoltativo, per quelle estere l'invio dell'autofattura SDI è ora
obbligatorio.
Niente
panico, anche in questi casi il software gestionale provvede
normalmente a generare l'autofattura che poi va caricata, entro
il giorno 15 del mese successivo alla ricezione, su SDI.
Due
parole sul contenuto dell'autofattura. Com'è logico non occorre
necessariamente riportare nell'autofattura il dettaglio dei beni e
dei servizi acquistati. È sufficiente indicare "beni" o "servizi" a
seconda se la fattura estera si riferisce rispettivamente a beni o
serivzi, oppure "beni e servizi" se la fattura riguarda sia beni che
servizi, e gli estremi della fattura, come affermato dall'Agenzia
delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022.
Poiché
l'autofattura nel caso di fornitori esteri va comunque obbligatoriamente
inviata a SDI, si consiglia di allegare all'autofattura XML anche
la fattura estera originale, per potere beneficiare della conservazione
sostitutiva offerta dall'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia
è sempre possibile inviare a SDI la sola autofattura senza allegati e
conservare in maniera analogica (cartacea) la fattura estera.
Qualora
le fatture estere ricevute fossero molte, potrebbe valere la pensa di
contabilizzarle in maniera notevolmente automatizzata dalla lettura
intelligente delle fatture estere in formato PDF. Se invece
sono poche, è possibile gestire tutto direttamente da prima nota.