Articoli di approfondimento
Fisco e contabilità
Quando
si parla di matrimoni o di unioni civili si pone sempre l'aspetto della
scelta del regime patrimoniale, ossia la scelta tra separazione
dei beni e comunione dei beni.
È
un punto molto importante da valutare, perché può avere importanti
conseguenze a livello sia civile che fiscale, che spesso non sono
sempre conosciute a fondo dai coniugi, alcune volte sono perfino
sottovalutate.
Questo
aspetto diventa ancora più importante se uno dei coniugi ha poi un'attività
in proprio, quindi con una gestione civile e fiscale sicuramente più
complessa rispetto a quella di un lavoratore dipendente.
La
questione - è bene dirlo subito - non ha niente a che vedere con il
rapporto tra i coniugi, né sulla fiducia reciproca, assolutamente
nulla di tutto questo. È una questione prettamente legale.
La
comunione dei beni è il regime patrimoniale previsto "di serie", ossia
quando i coniugi, o le parti dell'unione civile, non optano espressamente
per la separazione dei beni.
Ma
cosa implica in concreto la comunione dei beni? Beh, implica che in linea
generale tutti i beni sono posseduti al 50% da ciascuno dei coniugi.
La casa, l'auto, lo scooter, il conto in banca, gli investimenti in
titoli, e così via. Tutto. Con qualche piccola eccezione, come i beni
posseduti prima del matrimonio, i beni pervenuti in successione
ereditaria, ed eventuali beni acquistati in cui i coniugi hanno deliberato
di comune accordo di escluderli dalla comunione legale.
Storicamente
questa norma, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975,
aveva lo scopo di riconoscere in qualche modo il lavoro domestico della
moglie. In un contesto storico in cui la maggior parte delle donne erano
casalinghe e solo il marito lavorava, quando un matrimonio per qualsiasi
motivo finiva, la donna infatti non aveva generalmente nulla.
L'obiettivo
è stato quindi lodevole, solamente che come spesso succede la riforma è
ormai arrivata tardi. Troppo tardi, perché ormai la società stava
cambiando, sempre più donne lavoravano, ed anche se la strada della parità
di genere era solo appena iniziata (e peraltro anche oggi resta ancora
molto cammino da fare!), i motivi alla base della comunione legale erano
sempre più superati dall'evoluzione del modello sociale.
Inoltre,
anche qui come molte norme, anche la comunione legale è stata comunque
impostata in maniera un po' rigida, facendo un po' come Salomone. Anche
ritornando al contesto storico del marito che lavorava e della moglie
casalinga, non può sfuggire come la moglie di un ricco imprenditore si
trovasse ad avere la metà di un grande patrimonio, e la moglie di un
addetto alle pulizie la metà di un minimo patrimonio, talmente minimo che
non residuava poi nulla in caso di scioglimento. Con l'ulteriore
differenza che magari la moglie del ricco imprenditore poteva non avere
figli, o averne uno o due e la governante di supporto, mentre la povera
moglie dell'operaio doveva stare dietro alla casa e magari a tre o quattro
figli.
Ma
ritorniamo ad oggi.
Tralascio
volutamente in questo articolo gli aspetti relativi ai rapporti tra
coniugi, ed alle conseguenze - estremamente importanti da valutare - che
il regime di comunione legale può avere in caso di separazione o di
divorzio, per un approfondimento in questo ambito rimanderei
volentieri agli avvocati.
Vorrei
invece soffermarmi solo su alcuni aspetti patrimoniali e fiscali,
che valgono sempre e comunque, ossia anche quando il rapporto non è
minimamente messo in discussione, e che riguardano quindi anche la
"famiglia del Mulino Bianco".
Un
punto da tenere presente in caso di comunione legale è quello che opera in
maniera automatica, e quindi può causare una difformità tra
l'intestazione formale della proprietà di un bene e la proprietà
effettiva. Vediamo come può succedere.
Facciamo
un esempio. Un coniuge acquista un'auto. Non occorre la presenza
dell'altro coniuge all'acquisto. L'auto viene quindi intestata solo ad un
coniuge. Poi lo stesso coniuge va ad assicurare l'auto. E così via. Ma
l'auto di chi è? Per il PRA (il Pubblico Registro Automobilistico) e per
la MCTC (la Motorizzazione Civile) quell'auto è del coniuge indicato sul
certificato di proprietà o sulla carta di ricolazione. Evidente, no?
No,
non è per nulla evidente, semplicemente perché, invece, non è così. L'auto
è di proprietà al 50% di ciascuno dei due coniugi, a prescindere dalle
risultanze del PRA o della MCTC. Tanto che l'atto di vendita deve
essere firmato da entrambi coniugi.
E
cosa succede se il coniuge formalmente intestatario si dimentica di
rinnovare l'assicurazione che, passati i 15 giorni di copertura
aggiuntiva, decade? Se si verifica un incidente? È vero che ne rispondono
tanto il conducente quanto i proprietari? E se magari l'altro coniuge non
sapeva neppure di essere comproprietario di quell'auto?
Questo
solo per dire che la proprietà implica anche delle responsabilità
e quindi delle conseguenze.
Ma
soprattutto la proprietà impone anche degli obblighi legali. Ad
esempio fiscali.
Poniamo
che un coniuge costituisca, con altre persone, una Srl (una società a
responsabilità limitata). Conferisce denaro nella misura del 20% del
capitale sociale. Quindi, visura camerale alla mano, sembrerebbe che sia
socio nella misura del 20%. E invece no. La quota del 20% è in
proprietà in pari uguali tra i coniugi. Di fatto è un po' come se
entrambi fossero soci al 10% (a dire la verità non è esattamente così, lo
spiego meglio dopo). E se gli utili da partecipazione sono da dichiarare?
Valeva per i dividendi qualificati fino al 2017, vale anche oggi in caso
di opzione del regime
di trasparenza fiscale per le piccole Srl, ed in altre
casistiche che non sto ad elencare. Allora cosa succede in concreto?
Bella
domanda. Bisognerebbe chiederlo a chi scrive le leggi. Che da una parte
(civile) introduce il regime di comunione legale come regime di default,
dall'altra (fiscale) però mantiene i redditi dei coniugi personali e
separati.
A
fare bene, in teoria entrambi i coniugi dovrebbero dichiarare il loro
reddito, quindi dovrebbero dichiarare sulla base di un 20% in
comproprietà, che, fiscalmente parlando, di fatto è un po' come che
ciascuno avesse una quota del 10% (in realtà è il 50% di un 20%, che non è
la stessa identica cosa, ma è per rendere l'idea).
Tuttavia
al Registro delle Imprese ed all'Agenzia delle Entrate risulta solo un
socio al 20%, senza comproprietari. Quindi se il coniuge formalmente
intestatario non dichiara l'intero 20%... beh, dagli atti risulterebbe un'evasione
fiscale, almeno in base ai dati formali, che aihmé non
corrispondono con i dati reali.
E
se poi occorre pagare una quota di contribuzione INPS gestione artigiani e
commercianti perché il socio "formale" lavora nella ditta, mentre il
coniuge no, consideriamo i dato formale o il dato reale?
Naturalmente
la medesima problematica riguarda anche i casi in cui, ad esempio, marito
e moglie sposati in regime di comunione dei beni sono soci di una S.r.l.
o di una S.p.A. con quote diverse, ad esempio il marito con una
quota del 40% e la moglie con una quota del 20% (o vice versa): in realtà
entrambi i coniugi sono comproprietari in uguale misura delle azioni o
quote, e pertanto sono proprietari al 50% sia della quota del 40%, sia
della quota del 20%.
A
volere essere pignoli fino in fondo, avremmo la medesima casistica anche
nel caso in cui entrambi i coniugi posseggano le quote in uguale misura,
ad esempio 30% e 30%, in quanto per applicazione della comunione dei beni
essi sarebbero invece ancora una volta comproprietari al 50% di tutte le
azioni o quote, che da un punto di vista legale non è la stessa cosa di
due distinte (ed autonome) quote.
Pignoleria
della pignoleria, dovremmo infine distinguere il caso di quote di S.r.l.
da quello di azioni di S.p.A.: mentre nella società per azioni ogni azione
risulterebbe in comproprietà in parti uguali, in quanto nella S.p.A. c'è
un insieme di tante (più o meno piccole) azioni, nella S.r.l. sarebbe
invece più corretto parlare di un'unica quota complessiva (in pratica la
somma delle quote formalmente intestate ai due coniugi), in comproprietà
in parti uguali. Ritornando all'esempio, in entrambi i casi (40% + 20%
oppure 30% + 30%), avremo quindi un'unica quota del 60% in comproprietà al
50% tra marito e moglie. Ai fini pratici, comunque, la casistica rimane
identica, con i coniugi che sono comproprietari in parti uguali di
tutte le azioni o quote, ancorché formalmente intestate ad uno solo di
essi.
La
stessa problematica si ritiene applicabile, inoltre, anche per le quote
dei soci accomandanti di s.a.s., in quanto si tratta sempre di
partecipazioni che implicano una responsabilità limitata, e per questo
motivo attratte nella comunione legale dei beni: anche in questo caso i
relativi redditi devono essere dichiarati nel quadro RH e si pone di
conseguenza lo stesso problema della divergenza tra i dati formali ed
i dati effettivi.
Nella
prassi operativa si tende normalmente a dichiarare in base ai dati
formali (ossia così come la proprietà risulta dagli atti), i quali
tuttavia non coincidono sempre con i dati reali. Va ricordato però
che questo modo di procedere, seppure talmente diffuso da essere ormai una
prassi operativa, non è tuttavia corretto e potenzialmente potrebbe essere
perfino sanzionabile.
I
dati fiscali dovrebbero infatti sempre seguire i dati civili, ma la divergenza
tra i dati formali e quelli effettivi crea,
inevitabilmente, una serie di problemi che diventa complicato risolvere,
perché ci si trova come si suol dire tra incudine e martello, o si rischia
una discrepanza con i dati che risultano all'Agenzia delle Entrate, o si
dichiarano i dati in maniera non del tutto corretta in quanto non tengono
conto del regime di comunione dei beni.
Analogo
problema si pone poi, a livello civile, per la validità delle
deliberazioni societarie, ossia nell'esercizio del diritto di voto.
Nelle righe precedenti ho volutamente semplificato, ma in realtà
l'ipotizzata partecipazione del 20% in regime di comunione legale non
equivale, giuridicamente parlando, a due partecipazioni del 10%. La
partecipazione rimane unitaria del 20%, solamente che ha due
comproprietari. In questo caso il diritto di voto deve essere esercitato
dal rappresentante comune (che va nominato!) dei due
comproprietari.
Non
è una pignoleria, è un elemento sostanziale, che se non rispettato può
perfino portare alla nullità delle deliberazioni assunte senza la
preventiva nomina di un rappresentante comune. Del resto l'articolo 2468,
quinto comma, del Codice Civile, è molto chiaro sul punto, prevedendo
espressamente che "nel caso di comproprietà di una partecipazione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e
1106".
Purtroppo
mi capita spesso di trovarmi di fronte a Srl i cui soci, senza sapere
queste cose, sono sposati in regime di comunione legale dei beni e non
hanno provveduto a nominare un rappresentante comune. Certo, finché le
cose vanno bene magari nessuno degli altri soci contesta nulla, ma quando
le cose vanno meno bene... ecco che possono venire fuori i guai, anche
grossi.
Un
altro problema può riguardare la cessione di quote sociali od azioni,
in particolare per le quote di S.r.l. è prevista la possibilità di
redigere un atto in forma digitale, con autentica delle firme a cura di un
commercialista, in alternativa all'atto notarile. Se i Notai sono
normalmente abituati a verificare l'effettiva proprietà delle quote e gli
aspetti della comunione legale, non sempre lo stesso avviene nel caso
dell'atto digitale senza intervento notarile.
È
vero che spesso i commercialisti sono molto preparati anche nella parte
civilistica, ma mi è capitato di constatare che in alcuni casi il
controllo fosse limitato alla mera corrispondenza della proprietà con i
dati del Registro Imprese, i quali, tuttavia, non riportano la situazione
reale, ossia non tengono conto della comunione legale dei beni. È
importante quindi che venga prestata molta attenzione a questo aspetto per
non trovarsi con una cessione giuridicamente nulla. E quindi, per
l'acquirente, a non acquisire giuridicamente le quote pagate, per effetto
della nullità dell'atto.
Pertanto
il mio consiglio è naturalmente quello di verificare il regime
patrimoniale del venditore, qualora coniugato o unito civilmente, prima
che la cessione abbia luogo, ed in caso di comunione legale dei beni, fare
in modo che l'atto venga firmato da entrambi i coniugi.
Tralascio,
lasciandola agli avvocati, la problematica dell'accertamento dello status
di comunione legale, informazione che spesso viene semplicemente
dichiarata dal venditore, con ipotetica possibilità che possa
astrattamente dichiarare il falso.
Non
cambia molto in caso di investimenti patrimoniali, alcuni
investimenti non sono soggetti ad imposta sostitutiva e vanno quindi
dichiarati dai singoli investitori nella propria dichiarazione dei
redditi. Ed ancora una volta abbiamo i dati formali, che sono poi quelli
che risultano all'Agenzia delle Entrate, che differiscono dai dati reali.
Quindi si presenta sempre il problema di come dichiarare correttamente i
redditi, considerata la difformità tra intestazione e proprietà
effettiva.
Questo
è il punto importante da tenere presente, ossia il fatto che il regime
di comunione legale dei beni porta alla possibilità che ci siano dati
formali talvolta diversi da quelli reali. Con conseguenze a volte
imprevedibili, a volte dubbie.
Io
mi domando perché almeno non sia stata prevista l'indicazione e la firma
negli atti di acquisto di entrambi i coniugi, in caso di comunione legale,
almeno per gli atti più importanti, come i contratti societari, l'acquisto
di beni iscritti in pubblici registri, gli investimenti bancari, né perché
non venga gestita, da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese, la
corretta iscrizione dei dati societari reali in base agli eventuali regimi
di comunione dei beni di uno o più soci. Avremmo avuto i dati formali un
po' più coincidenti con quelli reali, almeno nelle situazioni più
delicate.
Poi
nascono anche problemi interpretativi, perché la comunione legale è
disciplinata da pochissimi articoli del Codice Civile, troppo pochi per
potere definire tutta la possibile casistica.
Ad
esempio può un coniuge costituire una società in accomandita semplice
con l'altro coniuge, in cui uno è socio accomandatario, l'altro socio
accomandante?
Si
ritiene di no, anche se non mancano opinioni differenti. La quota di socio
accomandatario, essendo a responsabilità illimitata, non fa parte della
comunione dei beni, ma solo della c.d. "comunione de residuo" (v. oltre).
Quella del socio accomandante invece sì. Quindi lo stesso socio si
troverebbe ad essere contemporaneamente accomandatario ed accomandante
(per effetto della comunione dei beni) della stessa società. Per questo la
maggior parte dei Notai, giustamente, non accetta questo tipo di atti, a
meno di non cambiare, prima della costituzione della società, il proprio
regime patrimoniale passando alla separazione dei beni.
Poi
c'è un altro caso, la cosiddetta "comunione de residuo".
Sì, perché il legislatore non è così ingenuo come potrebbe sembrare.
Conosce bene come funzionano le cose, ed allora ha previsto che l'attività
separata di uno solo dei coniugi sia esclusa dal regime di comunione
legale. Proprio perché un'impresa è qualcosa di molto complesso, con molte
conseguenze civili e fiscali di cui non sarebbe opportuno il
coinvolgimento automatico dell'altro coniuge. Meno male che alla fine è
stato previsto. Sì, ma....
Ma...
Si dice che lo Stato con una mano dia e con l'altra tolga, qui non si
tratta di dare e di togliere, ma il concetto non è molto diverso. Già,
perché il legislatore, dopo avere previsto all'articolo 177 del Codice
Civile l'esclusione dalla comunione legale dei beni dell'attività separata
di uno dei coniugi prevede poi espressamente, nel successivo articolo 178,
che "i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi
costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita
anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se
sussistono al momento dello scioglimento di questa".
Che
cosa vuole dire concretamente? Vuole dire che l'impresa di uno dei due
coniugi è esclusa dalla comunione legale finché dura la comunione dei
beni, quindi fintanto che non interviene non solo la separazione o il
divorzio, ma anche, aihmé, anche la morte di uno dei coniugi.
Facciamo
un esempio. Un coniuge ha un negozio, l'altro coniuge lavora come
dipendente in un'altra azienda. L'attività di impresa non rientra nella
comunione legale finché i coniugi sono assieme. Il giorno in cui, per
disgrazia, l'altro coniuge dovesse malauguratamente venire investito sulle
strisce pedonali e venire pertanto a mancare, ecco che purtroppo la
comunione si scioglie e quindi al momento della morte il coniuge
deceduto è diventato proprietario al 50% del negozio.
Quindi
il coniuge imprenditore, oltre al lutto, dovrà gestire anche il fatto che
gli altri eredi del coniuge venuto a mancare saranno comproprietari del
negozio. Ad esempio suoceri e figli, in base alla situazione
(presenza di figli o meno, ecc.) ed al diritto successorio.
La
stessa cosa succede naturalmente anche in caso di separazione, ho
fatto l'esempio della morte di uno dei coniugi perché è uno di quei casi
che, almeno a me, fa riflettere molto sulle possibili conseguenze della
comunione legale.
Inoltre
ci sono altri motivi di scioglimento ex-lege del regime di comunione dei
beni. Sono tutti elencati nell'articolo 191 del Codice Civile. Rientrano,
tra gli altri, l'assenza e la morte presunta. Tornando all'esempio
del negozio, il coniuge che lavora come dipendente parte per un trekking
in Himalaya (ma anche più vicino, è sufficiente aihmé cadere in un
crepaccio del Monte Rosa...) senza più fare ritorno.
Infine
ci sono anche casi in cui è previsto lo scioglimento giudiziale della
comunione legale. In questi casi è il Tribunale a sciogliere, su
richiesta di uno dei coniugi, la comunione legale. Questi casi sono
elencati nell'articolo 193. Può succedere ad esempio in caso di
inabilitazione, di interdizione, ma anche di amministrazione non corretta
da parte di uno dei coniugi. Tuttavia le problematiche maggiori si
riscontrano, naturalmente, nei casi di morte, perché questo significa
l'ingresso nel proprio patrimonio degli eredi del proprio coniuge.
Ritorniamo
per un momento ancora all'esempio del negozio. Detto per inciso, mi
dispiace prospettare una serie di situazioni in cui nessuno vorrebbe mai
trovarsi, io auguro a tutti che queste cose non succedano mai nelle loro
vite, ma professionalmente devo sempre prospettare con chiarezza quello
che potrebbe eventualmente accadere e le relative conseguenze. Poniamo che
il coniuge dipendente abbia un ictus con aihmé conseguenze
permanenti sul piano cognitivo. Oppure che, magari in un momento
difficile, abbia preso il vizio del gioco e spenda tutti i soldi
che ha sotto mano nel gioco. Sono tutti casi in cui è possibile richiedere
lo scioglimento della comunione, ed il negozio viene così a fare parte
della comunione anche quando i coniugi sono sempre sposati ed insieme.
Come
vale per il negozio, le problematiche che abbiamo visto a livello
successorio riguardano anche i beni che fanno parte fin dall'origine della
comunione legale. Quindi, per fare un esempio, le quote di S.r.l. e di
S.p.A., che fanno parte fin da subito della comunione legale dei beni (e
non solamente nel momento di scioglimento della stessa, come avviene nel
caso di "comunione de residuo") presentano comunque le medesime
problematiche al momento della morte di uno dei coniugi, con la
conseguenza che quote ed azioni faranno parte dell'attivo ereditario e
saranno in parte di proprietà anche degli altri eredi del coniuge
deceduto.
Non
sempre questi motivi sono conosciuti al momento del matrimonio o
dell'unione civile. A mio parere sarebbe stato preferibile, da parte del
legislatore, una scelta espressa per il regime patrimoniale, in un senso o
nell'altro, dopo idonea informazione delle caratteristiche e delle
conseguenze che ciascun regime implica.
Per
questi motivi consiglio sempre di optare per il regime patrimoniale
della separazione dei beni, soprattutto poi quando almeno uno dei
coniugi ha un'attività imprenditoriale o professionale autonoma.
E
per chi è già sposato in regime di comunione legale dei beni e dopo avere
compreso meglio le conseguenze vorrebbe la separazione dei beni? Qui è
compito del Notaio redigiere un atto con cui i coniugi decidono di
modificare il loro regime patrimoniale, valutando come gestire i
beni facenti parte della comunione legale alla data dell'atto.
In
poche parole non è possibile tornare indietro ed annullare gli effetti
della comunione legale dei beni per il passato, ma si può decidere come
gestire i beni attualmente in comproprietà per effetto della comunione
legale e provvedere per il futuro. Una soluzione è ad esempio quello di
considerare i beni posseduti alla data dell'atto in comunione ordinaria
(quindi senza sostanziali cambiamenti rispetto al passato), mentre gli
acquisti da ora in avanti saranno pienamente gestiti con il nuovo regime
patrimoniale della separazione dei beni. Naturalmente per alcuni
beni "importanti" si potrà decidere diversamente. Ma sarà poi il Notaio a
prospettare le soluzioni migliori e più adatte al caso concreto.
Un
altro consiglio, per chi è ormai già sposato, o unito civilmente, in
regime di comunione dei beni, e non vuole cambiare il proprio regime
patrioniale, è quello di gestire in regime di separazione almeno gli
eventuali acquisti "importanti", come quelli relativi all'attività
autonoma: ad esempio le quote societarie. In questo caso i
coniugi, ovviamente entrambi presenti all'atto dell'acquisto, possono di
comune accordo concordare che il bene acquistato (ad esempio le quote
societarie) sia escluso dal regime di comunione legale. In questo caso si
risolverebbero infatti i problemi dell'intestazione formale delle quote
differente da quella reale per effetto dell'applicazione automatica del
regime di comunione dei beni.
Quello
che è importante sapere è che separazione dei beni non è sinonimo di
mancanza di fiducia, ma è semplicemente la soluzione spesso migliore
per evitare di trovarsi coinvolti in possibili complicazioni burocratiche,
civili e fiscali, dalle conseguenze potenzialmente anche gravi, tanto più
probabili tanto più uno de coniugi abbia un'attività autonoma.