Articoli di approfondimento
Fisco e contabilità
Gli
automezzi aziendali sono da sempre oggetto di numerose disposizioni di
legge volte a porre limiti sempre più rigorosi alla deduzione dei costi
da parte delle imprese. In questo articolo viene fornita una breve
panoramica del quadro normativo, sia con riferimento alle
caratteristiche dei veicoli che al relativo trattamento fiscale.
Gli autoveicoli
Le deroghe
Il principio di
inerenza
Gli autocarri
I veicoli ad uso
speciale
Altri veicoli da
trasporto
Il valore dei
beni strumentali
I professionisti
I rimborsi
chilometrici
Blocchi
della circolazione e zone a traffico limitato
Conclusioni
Gli autoveicoli. Le
limitazioni fiscali alla deduzione dei costi riguardano sostanzialmente le
autovetture e gli autocaravan (la categoria degli autoveicoli per
trasporto promiscuo è stata abrogata e tali veicoli sono ora assimilati
alle autovetture), mentre nessuna limitazione riguarda le altre categorie
di autoveicoli (autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale o per
trasporti specifici, ecc.).
I
costi relativi a tali veicoli sono generalmente deducibili nella
misura del 20%, in pratica il legislatore fiscale presume sempre e
comunque un utilizzo per metà aziendale e per metà privato. Inoltre
l'ammortamento, sempre deducibile nella misura del 20%, ai fini fiscali
può essere considerato su di un costo del veicolo non superiore a €
18.075,99 e quindi la quota di ammortamento sull'eventuale maggior costo è
fiscalmente indeducibile.
L'IVA
su questa tipologia di autoveicoli è in linea di massima detraibile nella
misura del 40%.
Le deroghe. Le limitazioni alla
deduzione non riguardano le vetture ad uso pubblico (taxi e
noleggio con conducente), gli agenti di commercio (ai quali la
percentuale deducibile è aumentata all'80% ed il costo massimo
ammortizzabile ad € 25.822,84: attenzione, deve trattarsi di agenti e
rappresentanti di commercio e non di altri intermediari quali
procacciatori, mediatori, ecc.).
Per
questi utilizzi non sono indicati limiti di detrazione IVA, anche se
alcuni Uffici delle Entrate, in seguito a verifiche, hanno talvolta
operato contestazioni in caso di detrazione integrale dell'IVA agli agenti
di commercio.
Solamente
ai fini delle imposte dirette, è ammessa la deduzione integrale per gli
autoveicoli destinati ad essere utilizzati "esclusivamente come beni
strumentali nell'attività propria dell'impresa", dizione questa
piuttosto oscura che viene interpretata dal Fisco in maniera molto
restrittiva, e sicuramente anche discutibile, cioè come quei veicoli "senza
i quali l'attività non può essere esercitata".
Infine
è prevista la deducibilità del 70% sui costi di questi veicoli, qualora
siano dati in uso promiscuo ai dipendenti (e quindi parzialmente
tassati in busta paga come fringe benefit). Per uso promiscuo si intende
che il veicolo è utilizzato dal dipendente in parte nell'attività
aziendale, ed in parte nella sfera privata.
Il principio di inerenza. A
prescindere dalle specifiche regole riguardanti gli automezzi, l'impresa
deve comunque essere sempre in grado di dimostrare l'inerenza del
veicolo alla propria attività. Questo è un principio generale nella
determinazione del reddito di impresa e si applica pertanto non solo ai
veicoli a deducibilità limitata, ma a tutti i veicoli, quandi anche a
quelli immatricolati come autocarro (v. oltre).
Questo
aspetto è particolarmente importante nella valutazione del numero
e della tipologia dei veicoli aziendali: ad esempio un veicolo
"fuoristrada" con evidenti caratteristiche poco inerenti ad un uso
aziendale, oppure una vettura derivata da una station wagon a 4 posti,
anche se immatricolati come autocarro e quindi teoricamente non soggetti a
limitazioni, potrebbero non essere considerati deducibili in ragione della
carente inerenza con l'attività esercitata.
Occorre,
inoltre, che l'acquisto o comunque l'utilizzo del veicolo possa dimostrare
una sua ragione di esistere da un punto di vista economico: ad
esempio un negozio che utilizza un automezzo per andare due volte in
settimana ad acquistare la merce avrà sicuramente difficoltà a dimostrare
l'inerenza (magari esclusiva) del suo veicolo per la propria attività,
atteso che per tale uso risulterebbe senza dubbio più conveniente
avvalersi di vettori o di autotrasportatori professionisti.
Gli autocarri. Rientrano
normalmente nei veicoli interamente deducibili, tranne alcuni modelli a più
di tre posti con determinate caratteristiche in base al tipo di
carrozzeria e portata che sono fiscalmente assimilati alle autovetture
(si tratta di pochi modelli, a dire il vero, perché le case
automobilistiche si sono chiaramente organizzate di conseguenza, per cui
la maggior parte di autocarri non presentano questo problema, ma
chiaramente va verificato al momento dell’acquisto).
Alcuni
modelli di autocarri, soprattutto quelli di piccole dimensioni, sono
derivati da normali vetture che per questo sono state private dei posti
posteriori.
Per
il Codice della Strada gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto
di cose e delle persone necessarie al carico, scarico o utilizzo
delle cose trasportate: il trasporto di persone deve essere quindi
"strumentale" alle merci caricate o da caricare (a questo riguardo si
consiglia di prestare attenzione alle clausole della RCA, affinché la
stessa operi in ogni caso per gli eventuali danni alle persone
trasportate).
Come
scritto nel punto precedente, anche in caso di autocarro occorre sempre
essere in grado di potere dimostrare l'inerenza
rispetto all'attività esercitata.
I veicoli ad uso speciale.
Un'altra categoria di veicoli, con deduzione integrale dei costi, è
rappresentata dai veicoli ad uso speciale. Si tratta di un lungo elenco di
veicoli, che per il Codice della Strada sono specificamente adattati a
particolari esigenze: si va dagli autoveicoli ad uso ufficio alle
auto ad uso pubblicitario, alcune volte si tratta di comuni
monovolumi con minimi adattamenti.
Chiaramente
la tipologia del veicolo deve essere riconducibile all'attività
dell'impresa, ad esempio per disporre di un ufficio mobile da
utilizzare nell'ambito di fiere e rassegne per i veicoli ad uso
ufficio, oppure a scopo pubblicitario nel caso di auto pubblicitarie.
Anche qui il trasporto di persone deve essere connesso alla destinazione
d'uso dei veicoli e/o all'utilizzo delle relative attrezzature. Per
prevenire abusi recentemente è stato disposto il numero massimo di tre
posti negli autoveicoli ad uso ufficio.
Anche
in questo caso, naturalmente, deve essere dimostrabile l’inerenza
con l’attività esercitata (di norma abbastanza difficile per questa
tipologia di veicoli, salve attività particolari).
Altri veicoli da trasporto. Nonostante
il D.M. 31/12/1988 che disciplina le aliquote di ammortamento faccia un
po’ confusione rispetto ai veicoli così come classificati dal Codice della
Strada, i carrelli elevatori, i muletti e gli altri mezzi di trasporto
interno su ruote sono in generale assimilati, da un punto di vista
fiscale, agli autocarri pesanti e sono quindi ammortizzabili nello stesso
modo. Per la loro tipologia, chiaramente, di norma è abbastanza semplice
dimostrare l’inerenza di questi mezzi di trasporto, per i quali è
difficile pensare ad un uso improprio extra aziendale.
Il valore dei beni strumentali. Ai
fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), il valore di
acquisto dei veicoli influisce sul parametro "Valore dei beni strumentali"
nella stessa misura in cui sono deducibili i costi: pertanto influisce al
100% per gli autocarri e gli altri veicoli a deduzione piena ed al 20% per
i veicoli a deduzione limitata (nel limite del costo massimo
ammortizzabile fiscalmente riconosciuto, quindi di € 18.075,99 elevato ad
€ 25.822,84 per gli agenti di commercio).
I professionisti. La
limitazione della deduzione per autovetture ed autocarvan si applica
anche ai liberi professionisti, con l'ulteriore previsione che
costoro possono portare in deduzione i costi di un solo automezzo o, in
caso di esercizio associato dell'attività, di un solo automezzo
per socio o associato.
I
veicoli diversi da autovetture ed autocaravan (autocarri, ecc.) sono
potenzialmente deducibili, sempre in base al principio di inerenza
che, nel caso di professionisti, andrà scrupolosamente verificato, essendo
la posizione dell'Agenzia delle Entrate piuttosto rigida nei confronti dei
professionisti, i quali spesso non hanno effettivamente necessità di
trasportare cose.
Per
i professionisti non è prevista inoltre la deroga per veicoli ad “uso
esclusivamente strumentale nell'impresa”, visto che si tratta di
professionisti e non di imprenditori.
I rimborsi chilometrici. Due
parole sui rimborsi ACI. Le società, oltre ad utilizzare propri veicoli,
possono anche autorizzare gli amministratori ad utilizzare la loro
auto privata, riconoscendo loro un rimborso chilometrico in
base alle tariffe ACI: questo rimborso è fiscalmente deducibile per
l'azienda e non costituisce reddito per gli amministratori.
Rappresenta
pertanto una possibilità molto interessante perché di fatto può mitigare
le limitazioni sulla deduzione dei costi delle autovetture, tuttavia è
bene ricordare che è applicabile solo per le trasferte
direttamente connesse con l'attività propria degli amministratori
e non per qualsiasi spostamento eseguito dagli amministratori
nell'interesse della società, che esuli dai compiti tipici e propri delle
funzioni degli amministratori stessi.
Blocchi della circolazione e zone a traffico
limitato. Nelle giornate di blocchi della circolazione per
superamento dei livelli di inquinamento, gli autocarri possono talvolta
beneficiare di una deroga rispetto alle autovetture, anche se
questo viene deliberato di volta in volta dai singoli Comuni, per cui
occorre verificare caso per caso l'ordinanza comunale.
Anche
molti centri storici, in determinate fasce orarie, consentono le
operazioni di carico e scarico agli autocarri, conformemente a
quanto eventualmente previsto dalla specifica ordinanza del Comune.
Conclusioni. La scelta di
un veicolo aziendale deve essere valutata con molta attenzione, tenendo
presenti gli effetti dovuti all'indeducibilità dei costi ed all'influenza
sugli ISA.
Spesso,
quando il chilometraggio aziendale è significativo, anziché un unico
veicolo aziendale-privato deducibile al 20%, è possibile valutare
l'acquisto di un autocarro o di altro veicolo con caratteristiche
aziendali, da utilizzare esclusivamente nell'attività, in aggiunta
all'eventuale auto (personale) dell'imprenditore, esclusivamente privata.
Tuttavia,
come sempre, non è possibile fornire una risposta valida in tutti i casi,
per cui si raccomanda un confronto con il proprio commercialista o con i
consulenti di fiducia.