Articoli di approfondimento
Fisco e contabilità
Quando
parlo con le aziende, noto spesso che la SpA viene spesso considerata una
forma giuridica riservata alle grandissime aziende, come quelle quotate in
borsa, oppure le multinazionali, le aziende pubbliche e così via.
In
realtà non è così, ci sono anche piccole SpA a ristretta base proprietaria
(ossia con pochi soci, come succede normalmente nelle Srl), non quotate in
borsa e che non accedono al mercato dei capitali.
Ma
per quali motivi allora scegliere una SpA piuttosto che una Srl?
La
risposta, come sempre, non è mai univoca. Va visto un po' caso per caso.
Quello che è importante, secondo me, è porsi la domanda, soprattutto
quando si tratta di aziende con diversi dipendenti, escludendo
pertanto le microimprese, ossia le Srl con pochi o addirittura nessun
dipendente, che magari gestiscono un negozio, una piccola agenzia di
viaggi, un'officina meccanica e così via.
Fino
al 2004 Srl e SpA erano molto simili e la legislazione applicabile era
grosso modo la stessa. In pratica la Srl era una piccola SpA, con un
capitale più ridotto e senza collegio sindacale al di sotto di certe
soglie.
La
riforma del 2004 ha innovato fortemente la materia, rendendo Srl e
SpA due forme giuridiche molto diverse tra loro. Se devo essere sincera,
non ho per niente apprezzato la riforma della società a responsabilità
limitata, mentre ho molto apprezzato la riforma della società per azioni.
La
Srl uscita dalla riforma è in un certo senso una via di mezzo
tra una società di persone ed una società di capitali. È più
informale, ad esempio nelle deliberazioni, sicuramente più flessibile,
mette in risalto la primaria importanza del lavoro prestato dai soci ed
anche la necessità di avere una compagine sociale stabile, tutte cose
molto belle. Il punto però è che, come si suol dire, almeno per come la
vedo io, rischia di non essere né carne né pesce. Non ha comunque la
flessibilità della snc, manca di un modello organizzativo di un certo
livello che ha invece la SpA.
Non
è chiaramente possibile affrontare in un articolo le tante divergenze, i
pro ed i contro di tutte le differenze, mi limiterò quindi ad accennare
sommariamente alcuni aspetti che ritengo particolarmente significativi.
Il
primo punto, di cui spesso gli imprenditori non sono a conoscenza, è che
la Srl prevede alcune ipotesi di responsabilità illimitata dei soci.
Questo succede perché, a differenza della SpA dove c'è invece una netta
distinzione tra proprietà (soci) e gestione (amministratori), anche se
possono essere le stesse persone, nella Srl post-riforma la
distinzione tra soci ed amministratori è meno netta. L'assemblea
della Srl può infatti deliberare e prendere decisioni sulla gestione, che
sarebbe normalmente di competenza degli amministratori. Per fare un
esempio, l'assemblea di una Srl può deliberare di stipulare un contratto
con la ditta Alfa a determinate condizioni, o di stipulare un mutuo con
quella banca, e così via.
Gli
amministratori si trovano allora nella posizione di dovere eseguire quanto
deliberato. Tuttavia questa soluzione, che da un lato sembra fantastica,
dall'altro pone dei problemi, perché potrebbe essere utilizzata in
malafede per tentare di sgravare dalla responsabilità gli amministratori,
i quali si giustificherebbero dicendo di avere eseguito una delibera così
come approvata dai soci. Per evitare che nessuno ne risponda, la riforma
ha dunque previsto che i soci che votano a favore di una determinata
delibera che possa rivelarsi dannosa per la società ne rispondano
illimitatamente (Art. 2476, comma 7 c.c.). Può sembrare un caso
remoto, ma è un punto da avere molto chiaro, per non incorrere in
responsabilità aggiuntive, magari senza saperlo.
Nella
SpA questa previsione non è invece presente nel Codice Civile,
semplicemente perché la netta distinzione tra proprietà e gestione pone a
carico degli amministratori le decisioni relative alla gestione aziendale,
su cui l'assemblea non è (salve alcune particolari eccezioni) titolata a
deliberare.
Un
altro aspetto da considerare è che nella Srl è normativamente prevista
la rappresentanza da parte di tutti gli amministratori. A dire la
verità il punto non è chiarissimo, e si sono formate due linee di
pensiero. Personalmente aderisco a quella più seguita, che mi sembra anche
abbastanza logica in quanto l'Art. 2475-bis c.c. prevede infatti che "gli
amministratori hanno la rappresentanza generale della società".
Questo è un punto piuttosto importante, anche se spesso è sottovalutato.
Avere
la rappresentanza, da un punto di vista giuridico, significa potere
firmare e quindi impegnare la società. Dalla fine degli anni
Settanta una direttiva europea, recepita da tempo dal nostro Codice
Civile, considera non opponibile ai terzi le limitazioni ai poteri di
rappresentanza degli amministratori delle società di capitali, salva la
c.d. "prova diabolica", ossia la conoscenza da parte del terzo che l'atto
esulava dai poteri di rappresentanza da parte dell'amministratore e
contemporaneamente l'intenzione di agire ai danni della società. Caso
quasi impossibile, pertanto quando un amministratore che ha la
rappresentanza firma per la società, impegna la società stessa a tutti gli
effetti, poi se avesse violato i limiti dei suoi poteri egli ne risponderà
nei confronti della società, che tuttavia rimane impegnata verso i
terzi da quanto firmato, anche se l'atto sottoscritto dovesse
eccedere i poteri dell'amministratore.
Se
dunque nella Srl tutti gli amministratori hanno la rappresentanza, la
conseguenza è che diventa molto più complicato, o molto più rischioso, fare
entrare nel consiglio di amministrazione figure tecniche, magari esterne.
Avere nel CDA, e quindi in posizione minoritaria rispetto ai soci
amministratori, senza rappresentanza, esperti del settore in cui opera la
società o professionisti che seguono alcuni aspetti tecnici, potrebbe
risultare utile, perché un amministratore è molto più coinvolto (e più
responsabile) rispetto ad un professionista esterno. Tuttavia raramente
una Srl avrà voglia di rischiare di fare entrare nel CDA un tecnico,
se questi poi deve avere obbligatoriamente anche la rappresentanza della
società.
Un'altra
differenza riguarda eventuali crediti per finanziamenti dei soci nei
confronti della società: nella Srl i soci vengono soddisfatti solo
dopo il pagamento di tutti gli altri creditori sociali (Art. 2467 c.c.).
Mentre nella SpA il socio creditore ha gli stessi diritti degli altri
creditori, nella Srl il socio che ha anche finanziato la società è in un
certo senso un creditore di serie B, che viene pagato alla fine dopo tutti
gli altri creditori.
Srl
e SpA differiscono anche nella possibilità di porre dei limiti al
trasferimento delle quote: la Srl, essendo modellata come detto su
un tipo di società più vicino per certi versi alle società di persone,
permette di prevedere nello statuto eventuali limitazioni al trasferimento
delle quote, mentre nelle SpA, che è una vera e propria società di
capitale, il trasferimento delle azioni deve rimanere generalmente libero,
anche se sono previste alcune eccezioni. Nella SpA possono tuttavia
prevedersi limitazioni per i primi cinque anni, altrimenti è possibile
redigere dei patti parasociali sempre con una durata al massimo
quinquiennale e pertanto da rinnovare periodicamente. È invece ammesso
nella società per azioni prevedere nel proprio statuto il diritto di
prelazione a favore degli altri soci. Non c'è dubbio che per le
società a ristretta compagine sociale la flessibilità della Srl sia da
questo punto di vista in molti casi più interessante.
Le
differenze ovviamente sono molte altre, ma non c'è il tempo di affrontarle
in un semplice articolo. Alcuni aspetti riguardanti gli obblighi e le
aliquote previdenziali possono talvolta presentare differenze anche
significative tra Srl e SpA, in un senso o nell'altro, che devono pertanto
essere attentamente valutate in base alla casistica concreta, al settore
di attività, all'inquadramento dei dipendenti, normalmente insieme al
proprio consulente del lavoro.
Anche
gli strumenti di partecipazione al capitale sociale sono diversi, se nella
Srl il capitale sociale è rappresentato da quote, nella SpA il
capitale sociale è rappresentato da azioni, che possono essere
trasferite con girata (autenticata da Notaio o anche dai funzionari
autorizzati delle banche), anche se l'atto costitutivo può prevedere la
dematerializzazione delle azioni. Inoltre la SpA può emettere obbligazioni,
mentre la Srl solamente titoli di debito sottoscrivibili esclusivamente da
investitori professionali. Entrambe queste caratteristiche rendono
sicuramente la SpA molto più interessante per l'accesso al mercato dei
capitali, ma tuttavia per le piccole società queste differenze
assumono un ruolo spesso irrilevante e non sono certo questi
strumenti finanziari a fare per così dire pendere l'ago tra la scelta
della forma giuridica tra Srl e piccola SpA (discorso ovviamente ribaltato
per le SpA medio-grandi, che tuttavia esulano dallo scopo di questo
articolo).
Per
quanto riguarda gli aspetti fiscali non ci sono differenze nella
tassazione, Srl e SpA sono soggette all'IRES, l'imposta sul reddito delle
società, olre che all'IRAP, l'impostra regionale sulle attività
produttive. Tuttavia va precisato che la Srl a ristretta base proprietaria
può optare per il regime
di trasparenza fiscale, possibilità invece preclusa per la
SpA, anche se per aziende già un po' strutturate, quindi per tutte quelle
società potenzialmente interessate a valutare la società per azioni come
tipo di società da utilizzare, il regime di trasparenza è generalmente
meno conveniente rispetto al regime ordinario di tassazione IRAP (al
contrario di quanto succede invece con le microimprese). Quindi ancora una
volta nella pratica effettiva anche per quanto riguarda gli aspetti
fiscali Srl e SpA sono, in linea di massima, sostanzialmente simili tra
loro.
Il
capitale sociale minimo richiesto per la SpA da alcuni anni è stato
ulteriormente diminuito a 50.000 Euro, soglia che per il tipo di società
potenzialmente interessate non dovrebbe pertanto più costituire un
"problema di ingresso".
Ho
lasciato volutamente per ultima la differenza forse più conosciuta e più
significativa: l'obbligo per le SpA della nomina dell'organo di
controllo a prescindere dal superamento o meno di determinate
soglie, come invece avviene per la Srl.
In
realtà, come per tutte le cose, questo aspetto va inquadrato sotto la
giusta luce.
Un
po' perché ormai con le nuove norme tutte le Srl che superano solo uno dei nuovi limiti
(20 dipendenti, 4 milioni di ricavi, 4 milioni di attivo
patrimoniale) sono obbligate comunque alla nomina dell'organo di
controllo.
Poiché
parliamo di Srl un po' strutturate (non consiglierei chiaramente, come
detto in apertura, la SpA ad una società con cinque dipendenti) in molti
casi a regime l'organo di controllo sarà quindi presente tanto nella Srl
(per superamento dei nuovi limiti) che nella SpA.
Tuttavia
mentre nella Srl è sufficiente un revisore unico, per le SpA
l'organo di controllo dipende dal sistema di governance previsto nell'atto
costitutivo (v. oltre), e questa è una differenza estremamente importante.
Vorrei
per inciso precisare che l'organo di controllo non deve essere
necessariamente visto come qualcosa di negativo. Questa è ormai una
visione a mio parere un po' datata, oggi più che mai avere un soggetto
indipendente che certifica che il nostro bilancio è corretto può invece
rappresentare un importante valore aggiunto. Con le banche, quando
chiediamo gli affidamenti e magari (giustamente) se abbiamo un'azienda
sana e capitalizzata non vogliamo fornire fideiussioni
personali, un bilancio certificato dal revisore può
essere di grande aiuto. Se ci pensiamo magari ci certifichiamo per questo
e per quello, perché il nostro bilancio non dovrebbe esserlo?
Inoltre
non dobbiamo vedere il revisore come un antipatico controllore che cerca
di trovare a tutti i costi qualcosa che non va, ma piuttosto come un professionista
che ci supporta. In molti ambiti, quello fiscale in primis, spesso
non ci sono risposte univoche, ed avere una possibilità di confronto in
più, di sentire un'altra campana, secondo me è sempre utile. Mano a mano
che l'azienda cresce aumentano anche le problematiche, i casi particolari,
e quindi la necessità di estendere maggiormente il confronto con i
vari professionisti che a vario titolo seguono l'azienda.
La
differenza, qui sì abissale, tra Srl e SpA riguarda invece come è
strutturato l'organo di controllo.
Come
scritto sopra, se nella Srl basta un revisore unico, nella SpA tutto
dipende dal sistema di governance scelto. Con la riforma del 2004 il
legislatore italiano ha reso disponibili, per la società per azioni, oltre
al sistema tradizionale basato sul collegio sindacale, anche due sistemi
di governance alternativi, entrambi derivati dal diritto anglosassone,
quello monistico e quello dualistico.
Tralascerei
il sistema dualistico perché normalmente non è molto adatto alle PMI, in
quanto è più pensato per quelle società in cui gli amministratori in
genere non coincidono con i soci.
Mi
soffermerei invece sul sistema monistico, che prevede la presenza
di un consiglio di amministrazione, di cui alcuni componenti formeranno il
comitato per il controllo sulla gestione, e di un revisore
esterno.
A
differenza del sistema tradizionale, che prevede la nomina di un collegio
sindacale composto da tre membri e due supplenti, tutti iscritti nel
Registro Revisori, il sistema monistico è molto più snello e flessibile,
diciamo che finalmente questo sistema di governance ha aperto le porte
della SpA anche al mondo delle PMI.
È
un sistema di governance applicabile laddove ci sia un consiglio di
amministrazione (non si presta alle casistiche con amministratore
unico), non necessariamente numeroso, ad esempio è sufficiente un CDA già
di 3 (o più) amministratori, che è il numero minimo perché almeno 2
amministratori devono formare il CoCoGe (Comitato per il Controllo
sulla Gestione) e chi fa parte del CoCoGe deve essere indipendente
e non può quindi avere deleghe o poteri particolari.
La
cosa interessante è che il CoCoGe è nominato tra i componenti del CDA,
sottolineando quindi l'aspetto collaborativo e non contrapposto tra
gestione e controllo.
Poiché
tutti i componenti del CoCoGe devono essere indipendenti rispetto agli
amministratori, non posono essere ovviamente nominati i dipendenti della
società o i professionisti che seguono abitualmente la società stessa.
Tuttavia solo un componente del CoCoGe, così come il revisore esterno,
devono essere iscritti nel Registro Revisori Contabili.
Tecnicamente
il CoCoGe si occupa del controllo di legalità, mentre il revisore del
controllo contabile (bilancio), evitando per quanto possibile
inutili sovrapposizioni.
Grazie
a questa impostazione piuttosto snella, con il sistema monistico anche i
costi sono relativamente limitati.
In
sintesi Srl e SpA hanno i loro vantaggi ed i loro svantaggi. Nessuna forma
giuridica è migliore dell'altra, anche se personalmente, ove possibile,
ossia quando la società abbia un livello dimensionale minimo, dai 10-20
dipendenti in sù per intenderci, e quando sia possibile usufruire del
sistema monistico, ho una leggera preferenza per la SpA, anche se davvero
occorre valutare bene caso per caso, perché ci sono situazioni in
cui la Srl, a prescindere dal fatturato, rimane comunque consigliabile.
Ad
esempio per le piccole aziende, oppure per le filiali italiane di aziende
estere, anche di grandi dimensioni, la Srl resta sempre un'ottima scelta.
L'obiettivo
di questo articolo è semplicemente il suggerimento di valutare,
per le società con un livello dimensionale compatibile, entrambe le forme
giuridiche, Srl e SpA. In poche parole, la SpA non dovrebbe più essere un
tabù per le PMI, la riforma del 2004 ha reso la società per azioni
anche alla portata di imprese di dimensioni molto minori rispetto al
passato.
Per
fare un confronto con altri Paesi, da diversi anni in Francia è stata
introdotta una nuova forma di società per azioni semplificata (S.A.S.
--> Société par actions simplifiée), che ha riscosso un grandissimo
successo, molto maggiore rispetto a quella della società a responsabilità
limitata (S.A.R.L. --> Société à responsabilité limitée). Queste due
forme giuridiche transalpine racchiudono, per grandi linee, le differenze
che in Italia sono presenti tra la SpA e la Srl, anche se la Francia ha
avuto più coraggio rispetto all'Italia creando questa forma giuridica ad
hoc per le PMI (anche in Italia era stato presentato un disegno di legge
per introdurre anche da noi la società per azioni semplificata, che come
aihmé spesso succede non ha avuto seguito), ad esempio semplificando
ulteriormente il controllo contabile.
Questo
solo per dire che pensare ad un'eventuale trasformazione in SpA
della propria azienda potrebbe eventualmente portare alcuni vantaggi e non
dovrebbe quindi essere esclusa a priori. Sarà poi l'imprenditore, insieme
al proprio commercialista ed ai consulenti di fiducia, a valutare nel
dettaglio la forma giuridica ideale nel suo caso.